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DM 44/2004 - EMISSIONI DI SOLVENTI CLORURATI

Le emissioni di COV

Il decreto ministeriale 44 del 2004 segue la direttiva direttiva europea 13 del 1999 con la finalità di ridurre gli effetti diretti ed indiretti per la salute umana delle emissioni di composti organici volatili (COV) in ambiente, principalmente le emissioni in atmosfera.

 

Il COV è qualsiasi sostanza contenente l'elemento carbonio (organico) e uno o più dei seguenti elementi:

  • idrogeno
  • alogeni (bromo, cloro, iodio, fluoro)
  • ossigeno
  • zolfo
  • fosforo
  • silicio
  • azoto

La definizione di volatile è determinata dalle proprietà fisiche del composto, se il valore della tensione di vapore alla temperatura di 273,15K (0 °C) supera 0,01 KPa (0,1 mbar) il composto si considera volatile.

Semplicisticamente si può dire che viene considerato volatile qualsiasi composto allo stato liquido alla temperatura di 0 gradi centigradi.

 

La direttiva europea, recepita con il Decreto Miisteriale 44/04 prescrive i valori limite di emissione da rispettare in funzione delle attività produttive individuate negli allegati tecnici.

 

Il Decreto Ministeriale 44/04 è stato recepito a livello regionale con singoli decreti delle giunte regionali e le competenze trasferite alle singole province.

 

Nel 2006 con l'emanazione del D.Lgs 152 (Testo unico ambientale) il DM44/04 è stato implementato nell'articolo 275

 

In seguito all'entrata in vigore di questa legislazione tutti gli impianti per il lavaggio a secco che utilizzano solventi clorurati devono essere autorizzati.

Fra gli adempimenti obbligatori la compilazione del piano di gestione dei solventi con cadenza annuale. Il piano di gestione dei solventi (PGS) è il documento comprovante la conformità delle emissioni totali entro i valori consentiti.

La tenuta del piano di gestione dei solventi prevede di annotare le giacenze di solvente, gli acquisti di solvente fresco, i quantitativi di merce lavata e di rifiuti prodotti; all'atto della sua compilazione si ricavano attraverso una serie di calcoli i consumi annui su base di ogni Kg. di merce asciutta lavata.

Il valore limite ammesso è pari ad un consumo di 20gr per Kg di merce asciutta lavata.

 

Nella sezione documenti potete scaricare il decreto, il Dgr della regione Lombardia, la determinazione dirigenziale della regione piemonte, i file di Excel completi della formula di calcolo da utilizzare per la stesura del Piano di gestione dei solventi.

 

Siamo a vostra disposizione per ragguargliarvi sulla metodologia di calcolo o per fornirvi migliori informazioni.

Autorizzazione in via generale degli impianti a ciclo chiuso

Tutti gli impianti per il lavaggio a secco a ciclo chiuso contenenti COV (il percloroetilene che è un solvente organico clorurato fa parte della famiglia dei COV) esistenti alla data del 12/03/04 avrebbero dovuto inoltrare domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale entro il 12/03/05.

 

Tutti gli impianti per il lavaggio a secco nuovi, trasferiti, o sostanzialmente modificati devono presentare domanda di autorizzazione in via generale alla provincia di competenza e per conoscenza all'ARPA ed al comune ove si svolge l'attività. L'autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45gg prima della messa in esercizio dell'impianto. Il gestore è tenuto a dare comunicazione della messa in esercizio e a regime dell'impianto se non vengono sollevate eccezioni dopo 45gg dalla ricezione della domanda da parte degli organismi competenti.

 

La presentazione della domanda autorizzativa è soggetta al versamento di oneri di istruttoria alla provincia competente.

 

Gli impianti per il lavaggio a secco a ciclo aperto non ricadono nella presente normativa ma bensì devono attenersi alle prescizioni del DPR 203/88 e successive modifiche ed integrazioni nel D.Lgs 152/2006

Il piano di gestione dei solventi

Per poter effettuare la compilazione del piano di gestione dei solventi è necessario tenere traccia delle movimentazioni significative durante l'anno di esercizio.

 

Il gestore dell'impianto di lavaggio a secco deve annotare i seguenti dati:

  • Giacenza complessiva di solvente all'inizio dell'anno d'esercizio (intesa come somma della capacità di tutti i serbatoi dell'impianto e di eventuali scorte a magazzino)
  • Quantità giornaliera di merce asciutta trattata con l'impianto al fine di compilare il rapporto mensile di merce trattata. (Il rapporto giornaliero è facoltativo, il rapporto mensile deve essere conservato in allegato al piano di gestione dei solventi)
  • Acquisti di solvente fresco nell'anno di esercizio
  • Produzione di rifiuto (fanghi e rifiuti solidi) nell'anno di esercizio
  • Giacenza complessiva di solvente alla fine dell'anno di esercizio.

Tutti i valori devono essere espressi in Kg.

Al fine del calcolo delle giacenze è importante considerare che la capacità dei serbatoi dell'impianto di lavaggio a secco è normalmente espressa in litri, quindi il valore ricavato attraverso le aste graduate deve essere moltiplicato per 1,62 (peso specifico del percloro 1,62 gr/cmc) per ricavare il valore in chilogrammi necessario alla compilazione del PGS.

La quantità di merce trattata può essere calcolata con 2 modalità: la prima prevede la pesatura di ciascun carico di merce da trattare nell'impianto, la seconda prevede di annotare la quantità di cicli eseguiti e ricavare il valore in peso di merce trattata moltiplicandolo per la capacità di carico di targa dell'impianto.

Entrambi i metodi sono ammessi e il modello per le annotazioni mensili di merce trattata è predisposto per entrambe le tipologie di gestine dei dati.

 

La formula di calcolo prevede un "Bonus" di franchigia per il consumo di solvente pari al 20% in peso di rifiuti prodotti (25% nel caso di impianti oltre 30Kg di capacità) e dei 5/1000 in peso di merce trattata.

Se viene eseguita l'analisi del rifiuto prodotto è possibile utilizzare a proprio favore la quantità percentuale risultante negli esiti chimici. L'analisi può essere considerata valida per 2 anni di esercizio.

(Per capacità di impianto si intende la somma delle capacità di tutte le macchine presenti sul luogo produttivo)

I calcoli e le annotazioni riguardano il rifiuto prodotto nell'anno di esercizio e non invece quello smaltito.

 

Date le seguenti definizioni:

  • I1 - Giacenza complessiva di solvente all'inizio dell'anno d'esercizio
  • M1 - Quantità totale di merce trattata nell'anno d'esercizio
  • I2 - Acquisti di solvente fresco nell'anno di esercizio
  • C1 - 5/1000 in peso della merce trattata
  • C2 - X % in peso di rifiuto prodotto (fanghi e rifiuti solidi) nell'esercizio
  • F1 - Giacenza complessiva di solvente alla fine dell'anno di esercizio.

La formula di calcolo è questa:

Emissione totale/Kg merce asciutta=(I1+I2-F1-C1-C2)/M1*1000

 

Il valore di emissione totale non deve essere superiore a 20 grammi di solvente per ogni chilogrammo di merce trattata.

 

Il piano di gestione dei solventi deve essere redatto alla fine di ogni anno di esercizio per il periodo di gestione (01/01 - 31/12), deve essere tenuto a disposizione per gli organi di controllo e a seconda della provincia di competenza potrebbe essere necessario trasmetterlo agli uffici della Provincia competenti in materia di emissioni in atmosfera entro il 30/04 di ciascun anno.

 

E' preferibile accertare presso la propria Provincia quali sono gli adempimenti emanati dalla dirigenza, a titolo esemplificativo vi indichiamo le informazioni attualmente in nostro possesso che devono essere sempre e comunque verificate.

Provincia di Milano: Tenere il PGS a disposizione per gli organismi di controllo

Provincia di Lodi: Tenere il PGS a disposizione per gli organismi di controllo

Provincia di Varese: Tenere il PGS a disposizione per gli organismi di controllo

Provincia di Como: Trasmettere il PGS relativo al primo anno di esercizio dell'impianto, successivamente tenere a disposizione per gli organismi di controllo

Provincia di Monza Branza: Tenere il PGS a disposizione per gli organismi di controllo.

 

Pubblichiamo la circolare della Regione Lombardia alle Associazioni Artigiane; La regione chiarisce gli adempimenti del Dgr20138.

Secondo questo documento ufficiale il Piano di Gestione dei solventi deve essere tenuto a disposizione per gli organismi di controllo.

 

Chi volesse saperne di più può contattarci; Possiamo produrre la documentazione relativa alle interrogazioni già effettuate presso i funzionari delle Province.

Caratteristiche costruttive degli impianti a ciclo chiuso

Dal D.Lgs 152/2006:

 

"Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le

pellicce, e nelle pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi

organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla

legge 28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici

per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio

R45, R46, R49, R60, R61.

Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

  • lavaggio
  • centrifugazione
  • asciugatura
  • deodorizzazione
  • distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di

solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del

ciclo di lavaggio. Gli impianti sono dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le

emissioni di solvente.

Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente

per ogni kg di prodotto pulito e asciugato."

 

Quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 non sempre concorda con quanto invece è stato recepito a livello delle legiferazioni regionali.

In Regione Lombardia il DGR20138/04 fissa caratteristiche più restrittive per gli impianti di lavaggio a secco:

 

"Le macchine lavatrici a ciclo chiuso incorporato devono essere dotate di un ciclo frigorifero che fornisca le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente ed una batteria riscaldante che fornisca il calore nella fase di deodorizzazione.

L'utilizzo di una macchina a circuito chiuso incorporato od esterno minimizza le emissioni di Composti Organici Clorurati volatili, di HCFC o di HFC se dotata di un sistema refrigerante capace di far raggiungere all'aria, durante la fase di condensazione, temperature inferiori a -10 °C per il percloroetilene e a -20 / -30 °C per gli altri solventi.

Deve essere garantita l'avvenuta evaporazione dei COC e/o degli HCFC e degli HFC dai materiali durante la fase di asciugatura.

Le macchine lavatrici a ciclo chiuso dovranno essere inoltre dotate di:

1. Idonei sistemi (specule visive e/o sistemi elettronici ) al fine del controllo dell'avvenuta fine della fase di lavaggio prima di dare corso alla fase di deodorizzazione.

2. Idoneo impianto di abbattimento a carboni attivi in coda al sistema di condensazione che entra in funzione durante la fase di scarico del materiale lavato e deodorizzato."

 

Quindi la regione Lombardia richiede le gli impianti siano conformi ad uno standard più elevato e dotati di due specifici accessori ovvero il controllo asciugamento (ma è tollerata la specula visiva) e l'abbattitore a carboni attivi.

 

Manutenzione degli impianti - Tenuta del registro obbligatorio

"L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le

condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al paragrafo l.

Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso."

 

In realtà il D.Lgs 152/2006 non fornisce altre prescrizioni riguardanti la manutenzione, sempre in contrasto con il DGR20138/04 che per l'applicazione in regione Lombardia pretende una rigorosa manutenzione, certificata attraverso un registro obbligatorio:

 

"Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti, nonché gli interventi di modifica, di sostituzione di parti meccaniche ed elettriche, di cambio di soluzioni o di catalizzatori o di carboni esausti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni dei costruttori. Le operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con le seguenti modalità:

  • Manutenzione parziale e/o totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.
  • Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato

di pagine numerate ove riportare:

  • La data di effettuazione
  • Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.)
  • La descrizione sintetica dell'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo."

 

I gestori degli impianti siti in regione Lombardia devono assoggettarsi a questo adempimento e tenere il registro delle manutenzioni.

Documenti

Decreto ministeriale 44 del 16 Gennaio 2004
Il decreto norma le emissioni di solventi clorurati (COV) e altri composti organici volatili in atmosfera. Secondo il disposto diventa obbligatorio la tenuta del piano di gestione dei solventi
DM44 del 16.01.04.pdf
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Delibera VII/20138 della regione Lombardia
Recepimento della regione Lombardia del DM44 del 16 Gennaio 2004
Autorizzazione in via generale degli impianti per il lavaggio a secco
DGR 20138-2004.pdf
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Documento Regione Lombardia Pulitintolavanderia
Circolare della Regione Lombardia alle Associazioni Artigiane per l'applicazione degli adempimenti relativi al DGR20138, Autorizzazione degli impianti e piano di gestione dei solventi.
Documento Regione Lombardia Dgr20138 Pul[...]
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Linee Guida per l'applicazione del DM 44/04
Testo evidenziato contenente le linee guida per l'applicazione del Decreto Ministeriale 44 del 2004. Emissioni in atmosfera.
Linee Guida per l'applicazione del DM44-[...]
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Determinazione dirigenziale n° 279 del 10 Settembre 2004
Recepimento della regione Piemonte del DM44 del 16 Gennaio 2004
Autorizzazione in via generale degli impianti per il lavaggio a secco
dd_279_10_09_04.pdf
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Direttiva 1999-13 CE
Direttiva della comunità europea sulle emissioni di COV in atmosfera, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 44/2004
Direttiva CE 13-1999.pdf
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Testo attualmente in vigore DPR203/88 e successive modifiche
DPR203/88 legge attualmente in vigore per il controllo delle emissioni in atmosfera integrata dal DM44/04
DPR_203-88_emisisoni_in_atmosfera.pdf
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D.Lgs 152/2006 art. 275
Emissioni in atmosfera COV. Integrazione del DM44/04
Articolo 275 d_lgs_152_2006.pdf
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Allegato III del D.Lgs 152/2006 inerente la Parte V
Modello del Piano di gestione dei solventi e modelli per le richieste di autorizzazione in via generale. Prescrizioni relative alle caratteristiche dell'impianto.
Allegato III alla parte 5 dlgs_03_04_200[...]
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Piano di gestione dei solventi secondo allegato A
Da compilare a cura delle attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluso pellicce, nonché di pulitintolavanderie con impianti a ciclo chiuso con utilizzo di solventi clorurati (COV).
Piano gestione solventi allegato A.xls
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Piano di gestione dei solventi secondo allegato B
Da compilare a cura delle attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluso pellicce, dotate di impianti a ciclo chiuso di COV, con capacità totale pari o inferiore a 30Kg
Piano gestione solventi allegato B.xls
Foglio Microsoft Excel [30.0 KB]

Per capacità totale si intende la somma delle capacità di ogni singola macchina (per gli impianti multipli) determinata in Kg di merce asciutta.

 

Resoconto dei capi lavati per mese
Resoconto Mensile.xlsx
Foglio Microsoft Excel [11.3 KB]