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Gas Refrigeranti / Regolamenti CE

IMPORTANTE dal 5 marzo 2013 con il decreto legislativo 26 è stato emanato l'apparato sanzionatorio per le violazioni al regolamento CE 842/2006.

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO il 16 Aprile 2014 è stato emanato un nuovo regolamento europeo, il 517/14, che sostituisce il regolamento CE 842/06. Questo regolamento riprende pienamente le disposizioni del precedente ma cambiano i parametri di calcolo per gli scaglioni che determinano gli adempimenti per gli operatori. Già dal 01/01/15 infatti gli impianti con un contenuto di Fgas superiore a 3Kg saranno soggetti ai nuovi limiti di questo regolamento. Tutti gli impianti con un contenuto inferiore ai 3Kg di Fgas ma con un GWP Totale superiore a 5 Ton saranno soggetti agli obbligo di registro dell'apparecchiatura ed ai controlli periodici delle perdite a partire dal 01/01/17

 

TUTTI GLI IMPIANTI PER IL LAVAGGIO A SECCO DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO NONCHE' GLI ESSICATOI A CONDENSAZIONE SONO SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 842/06 sostituito dal 517/14!!!

 

Potete contattarci per qualsiasi informazione

Il Riscaldamento Globale del Pianeta

Le espressioni "riscaldamento globale" o "effetto serra" sono comunemente usate per descrivere l'aumento della temperatura superficiale media della Terra nel corso del tempo.

Si calcola che nell'ultimo secolo il clima terrestre abbia subito un riscaldamento compreso tra 0,6 e 0,9 gradi Celsius. Gli scienziati sono giunti alla conclusione che "la maggior parte dell'aumento delle temperature medie globali osservato a partire dalla metà del XX secolo è molto probabilmente dovuta all'aumento osservato delle concentrazioni di gas ad effetto serra di origine antropica (prodotti cioè dall'attività umana)".

 

I cambiamenti climatici indotti dal riscaldamento globale sono determinanti per la modificazione dell'equilibrio del "sistema Terra" e con esso coinvolti i suoi attori: uomini, animali, vegetali e lo stato della materia (ghiaccio, acqua, nubi).

 

E' fondamentale che l'uomo, parte in causa di questo processo, ravveda i propri comportamenti e metta in atto tutti i provvedimenti necessari per limitare l'impatto della propria attività nei confronti dell'ecosistema in cui vive.

 

Vi invitiamo a leggere il documento disponibile "Effetto serra", per meglio comprendere come l'attività umana sia in netta correlazione con l'ambiente.

Questo fatto è intrinseco in ogni sistema "chiuso", quando nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma.

 

 

Quali sono gli obblighi relativi agli impianti frigoriferi delle lavasecco

Tutte le lavasecco a circuito chiuso sono dotate di un sistema di refrigerazione per il recupero dei vapori di solvente durante la fase di asciugamento/deodorazione.

 

Questi impianti frigoriferi contengono HFC (gas ad effetto serra) come il R404, R407, R410, R134 oppure HCFC (gas con un limitato effetto serra ma con un alto potenziale di distruzione dell'ozono stratosferico) come il R22, R401, R409, in alcuni casi resistono impianti ancora carichi con CFC (Gas ad altissimo potenziale di distruzione dell'ozono stratosferico) come R12 o R502.

 

Tutti gli impianti devono essere manipolati da personale specializzato e certificato con apposito Patentino di abilitazione come da Reg. CE 303/2008, inoltre le imprese che manipolano i gas devono essere certificate ed iscritte al registro Fgas del ministero dell'ambiente. Questo equivale ad una doppia certificazione necessaria per la manipolazione dei gas serra; la qualificazione delle persone è riferita alle competenze del personale, quella delle aziende è riferita alla disponibilità delle attrezzature e delle procedure di lavoro ed alla istituzione di un piano di gestione della qualità conforme ad UNI ISO 10005.

Le imprese devono attenersi alle procedure previste dalla UNI 378/4.

 

Tutti gli impianti con più di 3 Kg di carica di gas CFC/HCFC devono essere dotati di Libretto di Impianto a norma del DPR 147/06, Reg. CE 1005/09

 

Tutti gli impianti con più di 3 Kg di carica di gas HFC devono essere dotati di Registro dell'apparecchiatura a norma del Reg. CE 842/06.

Tutti i proprietari di impianti contenenti 3 o più Kg di gas HFC (sono esclusi gli impianti contenenti HCFC) devono provvedere entro il 31 maggio di ogni anno alla comunicazione telematica dei consumi di gas, sulla base dei dati ricavati dal libretto di impianto. (Dpr 43/12)

La comunicazione è depositabile sul sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas a partire dal 22/05/13.

La comunicazione deve essere depositata anche per il 2013 ma esclusivamente per la sezione anagrafica, in seguito deve essere sempre presentata anche in assenza di consumi ed utilizzi di gas serra.

La comunicazione può essere depositata anche da persone delegate.

 

Tutti gli impianti contenenti da 3 a 30 Kg di Gas refrigerante devono essere controllati almeno una volta ogni anno. Il controllo riguarda le perdite di gas refrigerante secondo gli standard previsti con il Reg. CE 1516/2007. 

 

Tutti i controlli e le manutenzioni straordinarie devono essere annotate sul Libretto/Registro.

 

L'operatore dell'apparecchiatura nel caso specifico di un impianto di lavaggio a secco viene individuato nel Proprietario o titolare di impresa.

 

Lo scopo di una normativa così densa è quello di limitare le emissioni di gas ad effetto serra e/o lesivi per la fascia di ozono consentendo la manipolazione delle sostanze esclusivamente a personale qualificato, addestrato e certificato e imponendo importanti controlli periodici a prevenzione dei guasti e delle fughe di sostanze controllate.

 

Il personale autorizzato alla manipolazione dei gas refrigeranti è iscritto in un apposito registro presso le camere di commercio a seguito del conseguimento della patente di abilitazione. L'impresa che opera manipolazione dei gas refrigeranti deve avvalersi di personale certificato e disporre delle attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione un Piano della Qualità conforme ad UNI ISO 10005.

 

Il gas HFC recuperato deve essere smaltito attraverso la filiera degli smaltitori autorizzati. Le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, incluse quelle consentite ai sensi dell'articolo 11(4) del Regolamento (CE) No 1005/2009, (recupero di gas HCFC) devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge 549/93.
Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

 

Sostanzialmente si possono riassumere gli adempimenti:

  • L'operatore dell'apparecchiatura (Proprietario o utilizzatore) deve far eseguire i controlli periodici obbligatori sulle apparecchiature e tenere il registro/libretto di impianto. I controlli devono essere affidati ad imprese certificate.
  • L'operatore dell'apparecchiatura (Proprietario o utilizzzatore) contenente HFC deve provvedere alla comunicazione annuale da effettuare in via telematica all'ISPRA, per dichiarare i consumi di gas serra.
  • Le imprese che intendono manipolare gas refrigeranti e eseguire operazioni di manutenzione o riparazione di apparecchiature controllate (contenenti gas serra) devono essere certificate. Per il conseguimento della certificazione devono essere messi in atto i seguenti obblighi:
    - Possesso delle attrezzature conformi alle norme
    - Affido dei lavori a personale certificato in possesso della patente di categoria idonea attestante il conseguimento dei requisiti conoscitivi e pratici richiesti.
    - Affido dei lavori di saldatura degli accoppiamenti destinati a contenere gas serra a personale dotato di qualifica di saldatura conforme al lavoro da svolgere rilasciata da ente notificato di controllo.

Con il Decreto Legislativo 26/13 in vigore dal 30 Marzo 2013 il governo ha istituito l'apparato sanzionatorio per le violazioni al Reg. CE 842/06.

 

RACCOMANDIAMO LA MASSIMA CAUTELA NELL'AFFIDARE LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (HFC) O OZONOLESIVI (HCFC) A IMPRESE NON SUFFICIENTEMENTE COMPETENTI ED INFORMATE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE! LE CONSEGUENZE DI UN INCAUTO AFFIDAMENTO RICADONO SUL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO.

 

CONSULTATECI!

In questi anni abbiamo profuso grande impegno nel conseguire competenze specifiche relativamente alla gestione dei gas fluorurati.

Ci impegneremo ad annullare il conflitto di interessi che ci lega al nostro servizio per fornirvi una consulenza competente e Super partes

Le novità del Regolamento CE 517/2014

A partire dal 1° Gennaio 2017 tutti gli impianti contenenti Fgas in quantitativo tale da superare un GWP Totale di 5 Tonnellate di CO2 equivalente saranno soggetti a Registro dell'apparecchiatura e ai controlli periodici delle perdite. Fino ad ora il metodo di rilevanza degli impianti era basato sul contenuto in chilogrammi del gas ad effetto serra qualunque fosse il suo GWP. In realtà gli impianti contenenti 3 o più chilogrammi di fgas saranno soggetti al nuovo regolamento europeo già dal 01/01/15 e solo per effetto di una deroga prevista nel regolamento stesso gli impianti contenenti meno di 3 kg di Fgas rimarranno esenti dal registro e dai controlli periodici fino al 31/12/16.

 

GWP è l'acronimo di: Global Warming Potential ed esprime il potenziale di riscaldamento globale di 1 kg di gas rilasciato in atmosfera in kg di anidride carbonica, poiché l'anidride

carbonica è il gas serra di riferimento.

Chiariamo quindi il concetto di GWP (Global Warming Potential). Questa caratteristica dei gas ad effetto serra ed alle loro miscele è una misura riferita al potenziale di effetto serra del gas CO2 (anidride carbonica), questo vuol dire che ogni chilogrammo di gas ha un potere di effetto serra pari alla quantità in chilogrammi di CO2 come dal suo GWP.

Un chilogrammo di R404A possiede un GWP pari a 3780, se rilasciato in atmosfera causa un effetto serra pari a 3780Kg ovvero 3,78 Tonnellate di CO2 (qualche decina di migliaia di Km di una autovettura moderna).

 

Il nuovo regolamento risulta quindi più severo nei confronti dei gas con maggior effetto serra, infatti se prima del 01/01/17 un impianto contenente meno di 3 kg di R404A sarà esente dal controllo periodico delle perdite, ma dal 01/01/17 ne avrà l'obbligo insieme all'obbligo di tenuta del registro e solo impianti con meno di 1,3 Kg di R404A saranno esenti. Questo solo a titolo esemplificativo. Per sapere se il proprio impianto sia o non sia entro i limiti delle esenzioni o quale sia la frequenza dei controlli prevista si dovrà conoscerne il tipo di gas contenuto ed il quantitativo.

Un impianto con contenente 3 kg di Fgas sarà soggetto agli obblighi previsti dal Reg. CE 517/14 se il GWP del gas contenuto è superiore a 1666.

Citiamo il GWP dei principali gas utilizzati a bordo degli impianti di refrigerazione delle lavasecco, sia di prima produzione che gas utilizzati in fase di retrofit di impianti contenenti vecchi gas HCFC o CFC:

R404A = GWP 3708

R134a = GWP 1430

R407C = GWP 1650

R422D = GWP 2620

R427A = GWP 2010

R410A = GWP 1980

 

Dal 1° Gennaio 2015 tutti gli operatori degli impianti contenenti più di 3 Kg di Fgas saranno soggetti ai controlli periodici delle perdite, alla tenuta del registro dell'apparecchiatura ed agli obblighi del Regolamento CE 517/14 compresi gli obblighi di controllo a 30gg dopo la riparazione dell'impianto. la frequenza dei controlli periodici è fissata in 12 mesi per tutti quegli impianti che contengono Fgas per un GWP Totale calcolato compreso tra 5 e 50 Tonnellate di CO2 equivalente.

La deroga di esenzione per gli impianti contenenti meno di 3Kg di Fgas vale fino al 31/12/2016

Tutti gli impianti contenenti Fgas a partire dal 01/01/17 dovranno essere etichettati con il nome del gas contenuto, il suo quantitativo in Kg e il GWP totale dell'impianto.

 

Informazioni

L'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce il Registro FGAS.

 

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

Il personale esecutore dovrà essere iscritto alla sezione persone ed avrà un numero di iscrizione di 8 cifre precedute dalle lettere PR.

Le imprese che intendono eseguire i lavori dovranno essere iscritte alla sezione imprese ed avranno un numero di iscrizione di 8 cifre precedute dalle lettere IR.

 

ATTENZIONE

Entrambe le certificazioni sono necessarie per operare con gli Fgas!

 

Il Registro può essere consultato al sito http://www.fgas.it/Ricerca

 

Sanzioni

Con il Decreto Legislativo n.26 del 5 marzo 2013 è stata istituita la disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del regolamento europeo 842/06.

 

Gli operatori (ovvero il proprietario o chi dispone dell'accesso all'impianto e dispone dell'autorità decisionale per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione come potrebbe esserne il gestore) che non ottemperano agli obblighi di tenuta del registro dell'apparecchiatura, che non ottemperano agli obblighi di verifica periodica e che non si avvalgono di personale certificato per l'esecuzione delle operazioni di recupero dei gas, manutenzione e riparazione delle apparecchiature sono soggette a sanzioni:

 

  • Per affidamento lavori a imprese non certificate a carico del proprietario da 10.000 a 100.000 euro (analoga sanzione inflitta all'impresa non certificata)
  • Per mancata o irregolare tenuta dei registri a carico del proprietario da 7.000 a 100.000 euro
  • Per mancata comunicazione annuale all'ISPRA a carico del proprietario da 1.000 a 10.000 euro

 

Ricordiamo che il regolamento si applica a tutte le apparecchiature contenenti gas ad effetto serra, quindi tutti gli impianti per il lavaggio a secco ne sono coinvolti.

 

Tutti devono affidarsi a personale certificato per le operazioni di riparazione.

Gli impianti contenenti più di 3kg di Fgas devono tenere un registro di impianto conforme al modello ministeriale ed eseguire i controlli periodici della tenuta.

Annualmente è necessario comunicare all'ISPRA le quantità di gas serra utilizzate o recuperate.

 

Beretta Gualtiero è certificato e regolarmente iscritto presso il registro Fgas.

Visualizza qui i nostri certificati

Schema degli adempimenti

Per rendere più sempice districarsi pubblichiamo un flowchart degli adempimenti inerenti la normativa dei gas refrigeranti.

 

 

Documenti

Lezione sull'Effetto Serra
Documento esaustivo sul fenomeno "Effetto Serra" o "Riscaldamento Globale". Cause, effetti e provvedimenti.
Effetto serra.pdf
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Informazioni per gli Operatori di Apparecchiature Contenenti Gas ad Effetto Serra
A cura della Commissione Europea una guida esaustiva per la disciplina delle attività e degli adempimenti obbligatori per gli Operatori (Possessori) di apparecchiature contenenti Gas ad effetto Serra
Informazioni per gli Operatori degli Imp[...]
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Protocollo di Kyoto
Trattato internazionale riguardante il riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi.Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005
Protocollo di Kyoto.pdf
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Protocollo di Montreal sulle sostanze lesive dello strato di Ozono
Trattato internazionale riguardante la lesione della fascia di ozono sottoscritto a montreal il 16.09.1987. Entrato in vigore il 1 gennaio 1989.
Protocollo di Montreal.pdf
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Regolamento CE 517/2014
Sostituisce il Reg. CE 842/2006 e stabilisce nuovi parametri per gli obblighi di gestione delle apparecchiature Fgas. La grossa novità è nel sistema di calcolo che non si basa più sul quantitativo di refrigerante contenuto ma bensì sul GWP Totale dell'impianto.
Reg CE 517_2014.pdf
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Decreto 26/2013 apparato sanzionatorio 842/06
ATTENZIONE! Le sanzioni per mancata ottemperanza agli obblighi previsti sono di forte impatto economico!
Decreto legislativo 26_2013 sanzioni 842[...]
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DPR 43 del 27/01/2012
Recepisce in legislazione nazionale il Reg. CE 842/06 implementando gli obblighi dei Reg. CE 303/08 - 1494/07 - 1516/07 implementando l'obbligo di comunicazione annuale all'ISPRA per i proprietari di
Dpr 43 del 27-01-2012.pdf
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Regolamento CE 842/2006
Determina il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra (HFC / R404-R410-R407). Stabilisce il Registro di Apparecchiatura, determina la periodicità dei controllo obbligatori e i requisiti del
regolamento_CE_842_2006.pdf
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Regolamento CE 1494/2007
Etichettatura obbligatoria delle apparecchiature e dei contenitori contenenti gas ad effetto serra
regolamento_CE_1494_07.pdf
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Regolamento CE 1516/2007
Stabilisce, conformemente al Reg. CE 842/06 gli Standard per il controllo delle perdite di gas refrigeranti per l'esecuzione dei controlli obbligatori.
regolamento_CE_1516_2007.pdf
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Regolamento 303/2008
Stabilisce in conformità al Reg. CE842/06 i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto alle operazioni sulle apparecchiature e alla manipolazione dei gas refrigeranti ad effetto ser
regolamento_CE_303_2008.pdf
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Regolamento CE 1005/2009
Abroga il Regolamento CE 2037/2000. Entrato in vigore il 01/01/2010 rifonde con variazione i principi del 2037/2000 a salvaguardia dell'ozono stratosferico (Controlo del Gas CFC e HCFC)
regolamento_CE_1005_2009.pdf
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D.P.R. 147/2006
Recepimento del dispositivo CE 2037/2000. Impone i controlli periodici e la tenuta del Libretto di Impianto per le apparecchiature contenenti HCFC. Individua i requisiti minimi del personale addetto a
Decreto Presidente_n.147_15_02_2006.pdf
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Regolamento CE 2037/2000
Ha determinato la dismissione dei CFC (R12/R502) e il divieto programmatico di utilizzo degli HCFC (R22) come refrigeranti. Superato per rifusione nel Reg. CE 1005/09
REG_n.2037_2000.pdf
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