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D.Lgs. 81/2008 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Molti sono gli obblighi introdotti dal D.lgs 81/08 in parte ereditati dal vecchio D.Lvo 626/94. Gli adempimenti previsti sono tanto più onerosi e impegnativi se si considera il "buco" normativo esistente dal primo DPR 547 del 1955 rimasto immutato fino al decreto legislativo 626 del 1994.

 

Riassumeremo in qualche capitolo i principali interventi previsti e le figure identificate nel D.Lgs 81/08 a presidio della tutela della salute ed a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le figure previste dal D.lgs 81/08 per la sicurezza in azienda

Le figure previste nel quadro normativo che devono essere designate all'interno dell'azienda sono:

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:

artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori.

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'impegno di aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E' consentita l'attribuzione dell'incarico ad una persona esterna all'azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;presenta i piani formativi ed informativi per l'addestramento del personale;collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve

effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi, dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, effettuare una consultazione in merito all'organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso; provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.

In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l'orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.

Il RLS deve aver partecipato ad appositi corsi di formazione come previsto dall'articolo 37 del decreto.

 

Medico competente.

Figura normalmente esterna alla piccola impresa.

Incaricato dal datore di lavoro si occupa della sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori con particolare attenzione alle attitudini personali allo svolgimento delle attività, ai rischi fisici (invisibili), alle malattie professionali.

 

Addetto alla prevenzione antincendio

Personale addestrato all'uso dei dispositivi per lo spegnimento deli incendi.

Secondo la legge è necessaria la presenza di addetti in numero sufficiente a contrastare i rischi in funzione della valutazione dei rischi redatta. Naturalmente dipende dalla struttura dell'azienda e dalla tipologia delle lavorazioni, sicuramente deve essere sempre presente un addetto quindi in caso di lavoro a turno per ciascun turno è opportuno che sia presente almeno una persona preposta.

 

Addetto al primo soccorso

Personale addestrato per la messa in atto dei primi soccorsi al personale infortunato. Deve aver seguito i corsi per l'apprendimento delle norme di comportamento e delle azioni da mettere in atto in caso si verifichi la necessità di prestare assistenza sanitaria immediata.

Come nel caso dell'addetto antincendio è opportuno che sia sempre presente uno o più preposti in azienda, sicuramente nel caso di più turni è altrettanto opportuno che vi sia almeno un addetto per turno.

Gli obblighi relativi alla manutenzione delle macchine

Il datore di lavoro, ai sensi dell'arti. 71 comma 4 lettera b) del D.Lgs 81/2008 ha l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro, ai necessari controlli ed interventi di manutenzione al fine di assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

 

Inoltre i controlli e gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria devono essere effettuati da persona competente adeguatamente formata.

 

I risultati dei controlli, ai sensi dell'articolo 71 comma 9 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, NAS, NOE, Vigili del Fuoco, ecc.)

Adempimenti tecnici ed amministrativi per gli impianti elettrici al servizio dei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs 81/2008 deve provvedere affinchè gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro siano periodicamente sottoposti a controlli secondo le disposizioni del DPR 462/2001.

 

Il decreto 462/2001 semplifica le procedure di omologazione degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

 

Premesso che gli impianti devono essere conformi secondo i disposti della 37/08 ex 46/90 e realizzati da personale qualificato e iscritto negli albi installatori gestiti dalle camere di commercio, l'impianto, una volta realizzato viene collaudato dall'installatore stesso che ne rilascia certificazione di conformità.

Il datore di lavoro è tenuto alla messa in servizio dell'impianto esclusivamente a collaudo avvenuto e deve inoltrare la documentazione di conformità all'ISPESL e all'ASL o ARPA di competenza opuure consegnarla allo sportello unico del comune di pertinenza entro 30 giorni dalla messa in servizio.

 

Il datore di lavoro deve far eseguire periodiche verifiche di funzionalità all'ASL o all'ISPESL o a organismo notificato. Tali verifiche a carico del datore di lavoro hanno periodicità quiquennale per le installazioni senza maggior rischio in caso di incendio, biennale nei casi di maggior rischio in caso di incendio oppure di cantieri.

Decreto Legislativo 81/2008
Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituisce la precedente normativa D.Lvo 626/1994 e DPR 547/1955
D_lgs_81_2008.pdf
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DPR 462/2001
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
DPR 462-2001.pdf
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INAIL - Il rischio chimico in lavanderia
Opuscolo dedicato ai lavoratori per la conoscenza e il confinamento dei rischi chimici legati alla manipolazione ed alla convivenza in ambienti contaminati da Percloroetilene
INAIL - Rishio Chimico in Lavanderia.pdf
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